Domanda

Ho un figlio sposato con due figli intestatario con la moglie di un appartamento a Roma che si sta separando e chiaramente la casa verrà assegnata alla moglie e lui si troverà senza un tetto.

Io sono assegnatario con regolare contratto da molti anni di una casa del comune di Roma.

So di una nuova legge regionale che prevede il rientro dei figli a prescindere dalla separazione,tra l’altro io ho una invalidità del 50% con difficoltà permanenti alla deambulazione.

Posso far rientrare mio figlio regolarmente nell’alloggio? Ci sono limiti di reddito? Se si in che misura? Il suo reddito si cumula con il mio da piccolo pensionato?

Risposta

La normativa cui Lei fa riferimento nella sua Email è la Legge Regionale 12/99 così come modicata successivamente, la quale prevede che i figli possano rientrare nell’appartamento a condizione che facessero parte del contratto originario.

Per essere più chiara, se suo figlio all’epoca dell’assegnazione, fu inserito nel nucleo familiare non avrà problemi a fare rientro nell’alloggio. Il reddito di suo figlio si cumulerà con il suo e se dovesse essere superato il limite previsto (la legge citata lo indica) l’Ente può andare a canone concordato; in merito al rientro la procedura da seguire è la richiesta di autorizzazione da presentare all’Ente gestore e, a seguito dell’autorizzazione, suo figlio potrà cambiare la propria residenza.  Nell’atto di separazione deve risultare chiaro che il giudice assegni la casa alla moglie.

“Il Legale risponde” è curata dal nostro caporedattore volontario Alessandro Possidoni.


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